L’Associazione Vita Indipendente Abruzzo Onlus, con deliberazione n°12 del 3 marzo 2016. è stata regolarmente iscritta nel Registro pubblico rappresentante di interessi particolari, settore 01 (sociale e socio sanitario), secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del DM 266/18 luglio 2003.
Per maggiore trasparenza si riporta l’intero statuto dell’associazione.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 1 (Denominazione e sede)
È costituita, ai sensi della legge n. 266/91, l’associazione di volontariato denominata “Associazione Vita Indipendente Abruzzo Onlus” (di seguito Associazione) che userà anche la denominazione abbreviata “A.V.I. Abruzzo Onlus”.
L’Associazione ha sede legale in Lanciano (CH), via Genova n. 4. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
L’Associazione non ha scopo di lucro e in tale spirito persegue l’obiettivo della solidarietà e della partecipazione effettiva delle persone in situazione di handicap alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività a loro destinati.
E’ fatto obbligo all’Associazione di far uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
Articolo 2 (Oggetto sociale)
L’Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di attuare e promuovere in favore delle persone con disabilità ogni possibile azione che miri alla conquista di una vita autonoma e indipendente.
Per la realizzazione di tale scopo l’Associazione si propone in particolare di:
- porre in essere qualsiasi azione che promuova, in favore delle persone con disabilità, l’indipendenza fisica, sociale ed economica oltre al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro genitori e famigliari e di chiunque si occupi dei loro problemi;
- svolgere attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e socio-educativa in favore delle persone disabili e delle loro famiglie;
- promuovere attività culturali, informative, formative, artistiche, ludiche, divulgative e di documentazione per lo sviluppo della cultura dell’integrazione e della solidarietà nei confronti della cittadinanza, delle associazioni e dei gruppi di volontariato nonché nei confronti di quanti altri si occupano di tematiche di carattere sociale.
Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dalla Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
Articolo 3
L’Associazione, per svolgere in tutto o in parte le proprie attività, potrà prendere accordi, consorziarsi e collaborare con altre associazioni, enti, cooperative ed altri organismi.
Articolo 4 (patrimonio)
L’Associazione ha autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e contrattuale. Il suo patrimonio è costituito dalle quote sociali, fissate nella misura stabilita dal Consiglio direttivo, da lasciti, contributi, donazioni mobiliari ed immobiliari di privati o enti pubblici, economie di gestione e da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. L’Associazione destina i beni e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Articolo 5
In considerazione delle finalità solidaristiche perseguite dall’Associazione, è fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate per legge, per statuto o per regolamento in favore di altre associazioni di volontariato che perseguano le stesse finalità dell’Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 6
Il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Articolo 7 (organi dell’associazione)
L’Associazione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall’Assemblea dei soci e la partecipazione delle persone disabili alla vita associativa nelle forme ritenute più idonee. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Articolo 8 (assemblea dei soci)
L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione ed è presieduta dal Presidente.
- L’Assemblea ordinaria si riunisce in sede ordinaria una volta l’anno, entro il 30 aprile, per:
- approvare la relazione del Presidente;
- approvare la relazione finanziaria dei Revisori dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell’attività dell’Associazione, presentati dal Consiglio e vistati dai Revisori dei conti;
- deliberare su ogni eventuale argomento all’ordine del giorno proposto dal Consiglio, sia di propria iniziativa che su segnalazione di almeno un decimo degli associati;
- eleggere ogni triennio, allo scadere delle cariche sociali, i membri del Consiglio direttivo ed i Revisori dei conti;
- approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni.
- L’assemblea straordinaria si riunisce in sede straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti, o di almeno un decimo degli associati, non oltre trenta giorni dalla richiesta. È compito dell’Assemblea straordinaria:
- deliberare le modifiche statutarie e quant’altro stabilito dalla legge;
- deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni previste dal presente Statuto.
Articolo 9
La convocazione dell’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata dal Presidente e deve essere comunicata per iscritto ad ogni avente diritto a parteciparvi, almeno cinque giorni prima della data fissata, con l’espressa indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’orario dell’adunanza. Qualora si tratti di Assemblea per il rinnovo del Consiglio direttivo, la convocazione deve essere fatta almeno dieci giorni prima della data fissata.
Articolo 10
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea gli associati iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente, che abbiano rinnovato il pagamento della quota sociale e, quindi, il tesseramento per l’anno in corso. Il rinnovo della quota sociale può aver luogo anche il giorno dell’Assemblea ordinaria, prima della costituzione della stessa.
Articolo 11
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto a parteciparvi, e in seconda convocazione (che potrà avere luogo anche un’ora dopo la prima) qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Hanno diritto di voto gli associati maggiorenni, soprattutto per l’approvazione e le modificazioni statutarie e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Articolo 12
Nell’Assemblea ogni avente diritto al voto può essere rappresentato mediante delega ad altro associato avente diritto al voto. Nessun intervenuto può avere più di due deleghe.
Articolo 13
Le deliberazioni dell’Assemblea, comprese le elezioni dei membri del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti, sono prese con voto palese, a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega. Per ogni eventuale modifica dello Statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati riuniti in Assemblea straordinaria, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Articolo 14 (soci)
Possono entrare a far parte dell’Associazione tutti coloro che intendono fare proprie le finalità statutarie. Per acquisire la qualità di associato deve essere presentata domanda scritta all’Associazione, contenente nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale e la firma dell’interessato o di chi ne ha la procura e di un associato in veste di presentatore. L’ammissione degli associati è disposta dal Consiglio direttivo. L’iscrizione si intende effettuata a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi indicate nell’art. 16 del presente Statuto.
Articolo 15
Gli associati hanno il diritto-dovere di partecipare attivamente e pienamente alla vita associativa, nelle forme e con le modalità stabilite dallo Statuto e dalle eventuali disposizioni regolamentari. Gli associati, in osservanza di quanto prescritto nello Statuto e nelle eventuali disposizioni regolamentari, sono tenuti a concorrere al perseguimento degli scopi associativi. Sono altresì tenuti al rispetto delle deliberazioni adottate dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo ed al versamento della quota sociale annua.
Articolo 16
La qualità di associato, oltre che nei casi di legge, si perde nei seguenti casi:
- per recesso volontario;
- per inosservanza delle norme e dei principi contenuti nel presente Statuto e nelle eventuali disposizioni regolamentari;
- per gravi inadempienze agli obblighi sociali;
- per azioni e/o comportamenti idonei a pregiudicare l’immagine e/o le finalità dell’Associazione.
Le ipotesi di decadenza per esclusione previste dalle lettere b) c) e d ) sono deliberate dal Consiglio direttivo.
L’associato che non provvede a rinnovare annualmente la propria adesione alla Associazione (con il pagamento della quota sociale nei termini fissati dal Consiglio direttivo) deve intendersi decaduto di diritto.
Articolo 17 (consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è formato da almeno cinque membri, tra cui il Presidente. Tra i componenti devono essere presenti almeno un disabile o un genitore di un disabile. Possono essere eletti in Consiglio tutti i soci maggiorenni dell’Associazione che abbiano rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Articolo 18
Il Consigliere che per tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, non interviene alle riunioni del Consiglio è considerato dimissionario, ed al suo posto subentra quello che segue in graduatoria. La medesima procedura è seguita nel caso di dimissioni espresse del Consigliere. Le relative delibere sono adottate dal Consiglio direttivo.
Articolo 19
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, almeno ogni quattro mesi, e comunque tutte le volte che sia ritenuto utile dal Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio è fatta mediante comunicazione scritta. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei Consiglieri presenti.
Articolo 20
Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Collegio dei revisori dei conti con funzioni consultive, quando all’ordine del giorno vi siano argomenti di natura finanziaria. Il Consiglio può avvalersi della competenza di consulenti ed esperti per la risoluzione di specifiche problematiche, i quali partecipano alle riunioni con funzioni puramente consultive.
Articolo 21
Il Consiglio elegge tra i Consiglieri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le ultime due cariche possono essere cumulate in una stessa persona.
Articolo 22
Il Consiglio direttivo:
- provvede allo sviluppo e all’indirizzo generale dell’Associazione;
- attua i deliberati dell’Assemblea;
- sovraintende e provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delleattività dell’Associazione;
- redige obbligatoriamente il bilancio preventivo e consuntivo dell’attività;
- predispone il programma di lavoro e delle attività per il nuovo anno sociale che sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
- redige i regolamenti interni che sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio può farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Comitati da esso nominati, anche a carattere permanente, per le attività previste dallo Statuto e per quelle ad esse direttamente connesse. La partecipazione ai Comitati ed alle loro attività è gratuita e non dà luogo ad emolumenti comunque denominati.
Articolo 23 (presidente e vicepresidente)
Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio e dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e ne dirige i lavori, presenta annualmente all’Assemblea la relazione morale e finanziaria, cura i rapporti esterni dell’Associazione. In caso di urgenza può assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio direttivo. In questa ipotesi dovrà intervenire la ratifica dell’operato del Presidente nella prima riunione utile del Consiglio.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, può delegare ad un Consigliere tutti i suoi poteri.
Articolo 24 (segretario)
Il Segretario è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio e redige i verbali delle adunanze del Consiglio e dell’Assemblea dei soci.
Articolo 25 (tesoriere)
Il Tesoriere sovraintende all’amministrazione contabile e finanziaria dell’Associazione, è custode del patrimonio associativo ed esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci.
Articolo 26 (collegio dei revisori dei conti)
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed è eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente con voto palese. I Revisori vigilano sull’attività contabile dell’Associazione e redigono la relazione annuale sui bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo secondo le prescrizioni indicate dall’art. 20 del presente Statuto.
Articolo 27
Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Revisore che per tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, non interviene alle riunioni del Collegio è considerato dimissionario, ed al suo posto subentra quello che segue in graduatoria. La medesima procedura è seguita nel caso di dimissioni espresse del Revisore. Le relative delibere sono adottate dal Consiglio direttivo.
Articolo 28 (disposizioni generali e finali)
Le disposizioni riguardanti gli aderenti di cui all’art. 2, comma 3, del presente Statuto si applicano, in tutto e per tutto, anche agli organi dell’Associazione previsti dal precedente art. 7.
Articolo 29
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni dettate in materia di associazioni dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative.
Articolo 30
Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere deliberata dall’Assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria.
Articolo 31
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea, riunita in seduta straordinaria, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. In ogni caso il patrimonio residuo dell’Associazione dovrà essere devoluto secondo le prescrizioni fissate dall’art. 6 del presente Statuto.